CDS. annullata l’aggiudicazione per mancato rispetto del principio di rotazione

(sf) In applicazione del principio di rotazione il Comune deve escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente ovvero, in alternativa, invitarlo motivando puntualmente le ragioni per le quali ritiene di non poter prescindere dall’invito. Lo ha affermato il Consiglio di Stato (2079/2018 – link in fondo alla pagina).

Con determina dirigenziale era stata avviata una procedura sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, che soggiace al rispetto del cd. principio di rotazione. Il Tribunale di primo grado aveva ribadito al riguardo l’obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Tale principio è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio;

testo della decisione

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