Tar Campania: Fornitore escluso dall’appalto se i prodotti sono cinesi

Unknown-3(Amedeo Di Filippo) È esente da illegittimità il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto in cui la fornitura di prodotti originari di Paesi terzi superi il 50% del valore totale di quelli offerti. Lo ha ricordato il TAR Campania, sez. V, con la sentenza 3 settembre 2014, n. 4695, che ha giudicato una fornitura di beni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.

La sentenza vaglia la corretta applicazione dell’art. 234 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), secondo cui le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la UE non ha concluso un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese comunitarie agli appalti di tali Paesi, possono essere respinte se la parte dei prodotti originari di detti Paesi supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

La ratio della disciplina speciale, ricorda il TAR di Napoli, trova fondamento nell’esigenza di garantire che l’apertura del mercato degli appalti comunitari ai Paesi terzi avvenga nel rispetto della condizione di reciprocità.

Per quanto concerne la Cina, i giudici partenopei sottolineano che la Repubblica Popolare ha aderito nel 2001 al World Trade Organization (WTO), ma non ha sottoscritto l’Accordo sugli appalti pubblici (General Procurement Agreement – GPA) e solo l’adesione a quest’ultimo è in grado di consentire l’apertura del proprio mercato degli appalti pubblici con piena reciprocità e dignità giuridica nei confronti delle imprese comunitarie.

Né è consentito valorizzare i diversi accordi internazionali sottoscritti con la Cina, in quanto nessuno di essi riguarda la materia degli appalti pubblici: “Non risulta, infatti, che tale Repubblica abbia concluso un altro accordo internazionale che possa garantire agli operatori economici della CE un effettivo accesso al settore degli appalti di quel Paese con piena reciprocità e dignità giuridica”.

Il presupposto per l’applicazione della disciplina speciale – prosegue la sentenza – non è costituito dalla nazionalità delle imprese offerenti, determinata dal luogo ove è ubicata la sede legale e amministrativa, bensì dall’origine dei prodotti, in quanto essa ha istituito un sistema di preferenza comunitario basato non sulla nazionalità degli offerenti ma sull’origine dei prodotti. Lapidaria la conclusione: “la natura italiana dell’impresa non rende italiano il prodotto realizzato altrove”.

link alla sentenza

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