EVIDENZA

il TAR sospende l’ordinanza del Presidente Siciliano (video)

Il TAR Palermo, con il decreto 842 del 27 agosto ha sospeso l’esecutività del decreto adottato  dal Presidente della Regione siciliana che aveva disposto, tra l’altro che “Entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.

Nel provvedimento del TAR si afferma che le misure disposte con l’ordinanza regionale sia per il brevissimo termine assegnato per l’esecuzione, sia per la natura e la complessità delle attività richieste, nonché, per la mancata previsione di specifiche e adeguate misure organizzative e di coordinamento, potrebbero ingenerare difficoltà di coordinamento e creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica che avrebbero dovuto invece scongiurare.

Si fa riferimento, in particolar modo all’evidente difficoltà di organizzare nei ristretti tempi indicati l’attività di sgombero, in condizioni di sicurezza, di un consistente numero di migranti ospitati in diverse strutture situate nell’intero territorio della Regione siciliana e il loro trasferimento sul territorio nazionale, in modo tale da contenere l’ulteriore trasmissione del virus sia tra di loro che nella popolazione locale e, infine, nei confronti degli stessi operatori chiamati all’attuazione concreta delle misure di cui trattasi;

Il Tribunale rileva inoltre la carenza di presupposti in quanto la disciplina emergenziale vigente prevede l’adozione dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è rimessa alla responsabilità delle regioni esclusivamente l’adozione di eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, che si rendano necessarie e siano giustificate da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario a livello locale.

Ma il Tar rileva inoltre una grave carenza istruttoria e la mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze. In particolar modo nell’ordinanza non sarebbe esplicitato il nesso di collegamento tra l’aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale e il fenomeno migratorio.

Tale collegamento, a giudizio del TAR, appare meramente enunciato e non sorretto da un’adeguata e rigorosa istruttoria.

video sintesi del decreto

testo del decreto

 2,995 total views

More from EVIDENZA

Consiglio di Stato. Le concessioni demaniali richiedono una procedura comparativa

Il Consiglio di Stato, in occasione di una controversia tra titolari della stessa concessione demaniale, riafferma l’esigenza di una procedura selettiva nell’assegnazione delle concessioni, disconoscendo ogni diritto del concessionario uscente. I giudici di Palazzo Spada affermano che ai sensi dell’art. … Per saperne di più

 3,348 total views,  1 views today

i webinar della settimana corrente

lunedì 20 aprile L’ART. 48 DEL D.L. “CURA ITALIA: LE PRESTAZIONI NELL’AREA “SOCIALE” Ne parliamo con: Alberto Barbiero, Vito Bonanno, Pietro Piciocchi, Luigi Oliveri e Simone Chiarelli link per accedere al webinar martedì 21 aprile PREPARARE IL DOPO EMERGENZA PER … Per saperne di più

 2,869 total views