Sulla legittimazione dei consiglieri a impugnare le delibere consiliari

9008588_9000002_salaconsigliopan(Amedeo Di Filippo) La sentenza del TAR Calabria, sez. II, 6 ottobre 2014, n. 1602 (link a fondo pagina) consente di fare il punto sui principi di diritto che, suffragati da costante giurisprudenza, presenziano alla possibilità riconosciuta ai consiglieri comunali di impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte:

  1. a) la legittimazione parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell’organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui fa parte;
  2. b) la legittimazione ad agire del consigliere non risiede nella deviazione dell’atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio, occorrendo in ogni caso aver riguardo a questo fine, alla natura e al contenuto della delibera impugnata e non già delle norme interne relative al funzionamento dell’organo;
  3. c) la contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l’oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell’adozione di un atto deliberativo.

Nel caso di specie, alcuni consiglieri comunali hanno impugnato la delibera di approvazione del conto consuntivo, lamentando che il parere obbligatorio di cui all’art. 239, comma 1-bis, del TUEL sarebbe stato reso da un revisore dei conti decaduto.

Il TAR dichiarata inammissibile l’impugnativa, in quanto i consiglieri non hanno denunziato una violazione delle prerogative consiliari ma solo la deviazione del procedimento di approvazione del bilancio dagli schemi legali.

D’altro canto, essi sono stati messi nelle condizioni di partecipare all’adunanza del Consiglio Comunale e di incidere, partecipando alla discussione ed esercitando il diritto di voto, sulla deliberazione finale. La circostanza che essi non abbiano, in tutto o in parte, esercitato le proprie prerogative non comporta che queste siano state lese.

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