TAR. decorsi i termini per il silenzio assenso è illegittimo il diniego. Possibile solo la revoca in autotutela

Con la sentenza n.135/2018 il TAR, sez. Catanzaro, dichiara illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire.
Il tribunale ribadisce, infatti che al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380.
I giudici hanno ritenuto che, alla data di adozione del formale provvedimento di rigetto era ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, nonché di completamento della documentazione a corredo della richiesta di permesso di costruire. Inoltre, risultando in atti sull’area né l’esistenza di vincoli diversi da quelli per il quale è stato acquisito il nulla-osta, né l’adozione di una “motivata risoluzione del responsabile del procedimento” di particolare complessità dell’affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7, l’atto impugnato, con cui il comune  ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, va dichiarato illegittimo, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione di atti di secondo grado da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare.

 6,756 total views,  1 views today

2Shares

Lascia un commento