Condannato il Comune che non assegna un educatore al soggetto portatore di handicap

Il TAR Lecce (link alla sentenza in fondo alla pagina) prende in esame un ricorso proposto dai genitori di un minore  affetto da “disturbo dello spettro autistico”, frequentante la scuola secondaria di primo grado che  richiedevano che venisse accertato, nei confronti del Comune l’obbligo a provvedere alla nomina di un assistente specializzato ad personam per le ore di frequenza scolastica del minore e, nei confronti della ASL, l’obbligo a provvedere all’attivazione di un operatore socio sanitario per l’assistenza al ragazzo, ivi compresa la somministrazione di farmaci. Veniva altresì chiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito da -OMISSIS-, nella misura equitativamente stabilita dal Tribunale.

I giudici, oltre a riconoscere il danno patrimoniale e non patrimoniale, affermano che sussiste, nella fattispecie, l’elemento soggettivo della colpa della p.a. L’omessa attivazione del sostegno  deve ritenersi illegittima, in quanto violativa del diritto fondamentale all’istruzione e all’inserimento scolastico garantito ai soggetti disabili dagli artt. 34 e 38 della Costituzione e delle norme attuative recate, in particolare, dagli artt. 3, 12, 13 e 14 L. 104/1992.

Secondo l’impostazione giurisprudenziale dominante, infatti, accertata l’illegittimità della condotta pregiudizievole tenuta dalla p.a., la colpa si intende esistente, salvo che si provi, con onere istruttorio gravante sulla p.a., che l’amministrazione sia incorsa in errore scusabile. Tale è definito l’errore nell’applicazione di disposizioni normative il cui significato sia incerto per la non chiara formulazione letterale del relativo testo, a maggior ragione ove recentemente introdotte nell’ordinamento giuridico, ovvero in quanto sussista un contrasto in giurisprudenza nella determinazione della relativa portata, oppure nei casi di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti o di illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.

Nessuna delle predette fattispecie ricorre nel caso oggetto di causa. La natura fondamentale del diritto, l’epoca risalente delle disposizioni attuative, le reiterate pronunce della Corte Costituzionale (oltre a quelle già citate in precedenza, il riferimento è alla Sentenza 26 febbraio 2010 n. 80), il consolidato indirizzo giurisprudenziale sul diritto allo studio dei ragazzi disabili, escludono invero ogni scusabilità della condotta dell’amministrazione.

link alla decisione

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