Corte di Cassazione sul diritto al risarcimento per mancata assunzione

(sf) La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9193 Anno 2018 (link in fondo alla pagina) afferma il principio del risarcimento del danno, corrispondente alla mancata retribuzione, in misura piena, in caso di ritardo ingiustificato nell’assunzione di una persona che ne abbia diritto.

Il caso riguarda una concorrente collocata tra gli idonei a un concorso, ma avente diritto all’assunzione in ragione di una riserva di posto. In difetto dell’assunzione, l’interessata ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dei vincitori, trovando accoglimento. Successivamente, inoltre, il tribunale civile le aveva riconosciuto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della ritardata assunzione, e consistenti nelle retribuzioni che avrebbe incassato se fosse stata tempestivamente immessa in ruolo.

Tuttavia l’Amministrazione non le ha riconosciuto tale diritto, impugnando ogni decisione, fino all’appello alla Corte Suprema che conferma la pretesa dell’interessata, rigettando ogni rilievo e affermando, tra l’altro che “Non è affatto vero che, per essere risarcito in misura pari alle retribuzioni perdute, debba essere necessariamente leso il “diritto alla retribuzione” vantato dalla vittima dell’illecito. La lesione del diritto è infatti il presupposto del danno, non il danno.
Il danno giuridico è, come accennato, la perdita dell’id quod interest causata dal fatto illecito o dall’inadempimento, e non vi è nessuna implicazione bilaterale tra natura del diritto leso e natura del danno patito. La lesione di diritti patrimoniali può determinare conseguenze non patrimoniali (come nel caso della violazione del diritto d’autore), e viceversa (come nel caso del danno alla salute), ed anzi sono infiniti i diritti dalla cui lesione può derivare un risarcimento commisurato alla retribuzione: dal diritto alla salute a quello alla reputazione. Nel nostro caso, pertanto, nulla rileva che il diritto leso dal fatto illecito fosse il “diritto all’assunzione”, e non il “diritto alla retribuzione”. La lesione del diritto all’assunzione ha provocato per conseguenza la perduta possibilità di guadagnare, e il danno da perduta possibilità di guadagnare (lucro cessante) va commisurato alle retribuzioni perdute.

il testo della decisione

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