quando la email può essere oggetto di accesso agli atti (Consiglio di Stato)

UnknownI giudici di Palazzo Spada esaminano una questione relativa alla legittimità del rifiuto di accesso opposto in relazione al contenuto di una e-mail che un soggetto aveva indirizzato al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dalla parte appellata.

I giudici richiamando l’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 rilevano che per «documento amministrativo» si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Inoltre, in relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto si è tenuto conto dell’esistenza di tale informativa, ai fini dell’assunzione della decisione.

Infine, in relazione alla esigenza di tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail, la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale.

testo della sentenza

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