Un privato chiede la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. del Comune al quale ha addebitato di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche nella realizzazione di un fabbricato. L’attore ha esposto, in particolare, di aver acquistato un appartamento facente parte di un fabbricato, facendo affidamento sia sulla conformità a legge ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi -permesso di costruire e licenza di abitabilità- emessi dal convenuto, sia sulla conformità del bene ai medesimi titoli, ma di aver scoperto, in seguito, che l’immobile era affetto da svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche, tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all’uso ed incommerciabile.
Nel contraddittorio del Comune e della Società chiamata in giudizio, il GI dell’adito Tribunale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto la controversia devoluta in tesi alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in quanto connessa con l’attività provvedimentale della p.A.
L’attore, invece, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò che viene in rilievo nella controversia non è la legittimità dei titoli abilitativi relativi, ma l’apprezzamento del comportamento tenuto dalla p.A. non come espressione dell’esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell’immobile acquistato.
Conseguentemente viene affermata la giurisdizione del giudice ordinario
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