Per la revoca dell’assessore non c’è bisogno di particolari motivazioni

Unknown-2(Amedeo Di Filippo) La revoca dell’incarico di assessore non riveste natura di atto sanzionatorio e, trattandosi di revoca di incarico fiduciario, può basarsi su valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al vertice politico.

È quanto ribadisce la seconda sezione del TAR Lazio con la sentenza 5 maggio 2014, n. 4637, (link in fondo alla pagina) giunta a seguito dell’azione impugnatoria avverso l’ordinanza con cui è stata disposta la revoca della nomina di un assessore di un municipio del Comune di Roma.

Ancorché relativa alle cariche del municipio, la sentenza giudica in base all’art. 46 del TUEL, a mente del quale il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio (comma 4).

Sostiene il TAR che, ai fini della revoca dell’incarico di assessore, non è richiesta – a differenza dell’affidamento – “alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni ampiamente e sostanzialmente discrezionali, e quindi attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l’opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’Amministrazione, ovvero per l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’Amministrazione e il singolo assessore, potendo le relative motivazioni fare rinvio anche a semplici ragioni di opportunità politica”.

La sindacabilità di tale atto in sede di legittimità è dunque limitata ai profili formali ed estrinseci, suscettibili di evidenziare l’arbitrarietà della decisione, in relazione all’ampia discrezionalità spettante Sindaco. Talché il giudice amministrativo può sindacarne i profili puramente formali concernenti la violazione di specifiche disposizioni normative e la manifesta abnormità e discriminatorietà.

Il carattere discrezionale che connota il provvedimento di revoca si riflette sulla portata della motivazione, che può consistere nel richiamo a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente, in ragione della natura fiduciaria dell’incarico.

Né il procedimento può essere condizionato dalla previa comunicazione dell’avvio, in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, non c’è spazio logico, prima ancora che normativo, per dare ingresso all’applicazione dell’istituto partecipativo di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990, il cui scopo è quello di consentire l’apporto procedimentale da parte del destinatario dell’atto finale al fine di condizionarne il relativo contenuto.

testo della sentenza

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