Il TAR Lazio, con la sentenza n.4384/2015, conferma il diniego di cittadinanza poiché il richiedente “durante il colloquio ha dimostrato di non conoscere i principi fondamentali cui si ispira l’Ordinamento statuale, di non comprendere ciò che legge, di volere ottenere la cittadinanza italiana al solo scopo di potersi recare all’estero con minori difficoltà, di avere un livello di integrazione nella collettività nazionale insufficiente”.
Nel testo della decisioni, scaturita dal ricorso di un cittadino bengalese, il tribunale afferma che “L’art.9 della legge n.91 del 1992 afferma che la cittadinanza “può essere concessa” ed i termini “può” e “concessa” sottolineano il carattere altamente discrezionale del provvedimento (rientrante secondo la tradizionale ed uniforme interpretazione della dottrina tra quelli di alta amministrazione: in giur., in tal senso, cfr. Cons.St. n.4748 del 2008). I requisiti prescritti dall’art.9 costituiscono, pertanto, solo i presupposti che consentono di avanzare l’istanza di naturalizzazione al cui accoglimento si possono, forse ed al più, ravvisare aspettative giuridicamente tutelate (cfr., in tal senso, Cons.St., IV^, n.798 del 1999).
E ciò in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità (cfr. su tale principio, Cons.St. n.196 del 2005).
Dunque la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons.St. n.798 del 1999).”
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