(sf) Con la sentenza n. 33567/2016, la Corte di cassazione (seconda sezione penale) esamina il caso di due dipendenti comunali sono indagati per truffa aggravata e continuata per essersi allontanati dal luogo di lavoro timbrando il cartellino segnatempo in orari di entrata e uscita diversi da quelli effettivi. Nei loro confronti il g.i.p. del Tribunale ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato, e con una successiva ordinanza ha rigettato la richiesta di riesame, avverso la quale è stato proposto ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Corte suprema esamina, in particolar modo la questione dell’elusione dell’obbligo di timbratura del badge. Al riguardo i ricorrenti sostengono che l’istallazione di sistemi di registrazione degli orari di accesso e di uscita del personale dipendente, giacché utilizzabili in funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro, postula l’accordo con le rappresentanze sindacali o un’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori; con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, le relative risultanze sarebbero illecite e quindi illegittimamente acquisite agli atti del procedimento penale.
Di diverso avviso è la Corte, per la quale, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori (espressamente richiamato dall’art. 114 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori) si applicano ai controlli c.d. “difensivi”, ossia diretti ad accertare l’inesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso (Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115; nella specie la Corte ha escluso l’applicabilità delle garanzie procedurali sopra indicate nel caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale).
Pertanto arriva a esprimere il seguente “principio di diritto”: “in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori, le garanzie procedura li previste dall’art. 4. secondo comma, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede l’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni – di diritto privato – fra datore di lavoro e lavoratore: la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato. al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identifica re la persona offesa nel datore di lavoro.
Nella stessa sentenza si aggiunge inoltre che ” non è la doverosità della vidimazione a rendere quest’ultima, se falsificata, idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; al contrario, anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio, può ingenerare l’inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell’ingresso e dell’uscita dal luogo di lavoro sia meramente facoltativa, il lavoratore può non ottemperare all’adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell’orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggiro.
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