Corte dei Conti Lombardia sulla “gratuità” della mensa scolastica

Un Sindaco ha chiesto alla Corte dei Conti un parere in merito alla possibilità per il comune di offrire gratuitamente ai propri cittadini il servizio di refezione scolastica con oneri integralmente a carico del bilancio comunale.

La Corte dei Conti, sezione della Lombardia, (con la deliberazione in fondo alla pagina) ha risposto affermando che “il servizio di gestione della mensa scolastica, costituendo un servizio a domanda individuale, deve essere finanziato, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posto integralmente a carico del bilancio pubblico”

Tuttavia, richiamando  il d.lgs. 63/2017, ha ribadito la necessità che l’ente provveda all’offerta di servizi e prestazioni finalizzate a garantire l’effettività del diritto allo studio. E il provvedimento individua all’articolo 2 la mensa scolastica fra i servizi che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente devono sostenere per assicurare il diritto allo studio. L’􏰂articolo􏰊􏰎 3, infatti􏰎􏰎􏰇, dispone che i servizi previsti dall’articolo 2 siano erogati o in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme richiamate, pertanto, consentono agli enti locali, come del resto pacificamente ritenuto anche in passato, di distribuire la quota di copertura dei costi del servizio mensa posta a carico dei fruitori, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del comune. Quest’ultimo, pertanto, gode di ampia di􏰃􏰇screzionalità nella scelta della quota da porre a carico dei fruitori, da determinarsi con deliberazione da allegarsi al bilancio di previsione ex art. 172 TUEL, gode di altrettanta discrezionalità nella determinazione del contributo di ciascun fruitore, potendo escludere l’onere del contributo a carico di alcuni fruitori e potendo graduare l’onere della contribuzione a carico degli altri.

Tale interpretazione è stata, recentemente, confermata dalla Sezione delle autonomie, la quale, pur pronunciandosi in relazione alle modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico, che presenta caratteristiche in parte differenti, ha, tuttavia, affermato in via generale che 􏰏in ragione del combinato disposto degli artt. 2, co. 1, lett. a), e dell􏰂art. 3 successivo, detti servizi dovrebbero, quindi, essere erogati in forma gratuita oppure con contribuzione delle famiglie, previa individuazione dei criteri di differenziazione per le tariffe. Ciò in quanto servizi essenziali a garanzia del diritto allo studio, contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale􏰒

link alla deliberazione

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