(Daniela Lo Piccolo) La Terza Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti con sentenza n.160 del 26 aprile 2016, ha riconosciuto la piena responsabilità in capo al dirigente che da esecuzione ad atti di indirizzo politico della Giunta comunale illegittimi e ne ha confermato la condanna, per aver liquidato a se stesso ed ai propri collaboratori trattamenti economici accessori, a fronte di un indirizzo della Giunta Comunale che ne disponeva la possibile erogazione per attività collegate a finanziamenti comunitari.
Secondo i magistrati contabili va disattesa l’argomentazione difensiva che esclude la responsabilità del dirigente ritenendo l’attività svolta esecutiva di scelte operate a monte dalla Giunta comunale, in considerazione del principio di separazione tra attività di indirizzo e gestione, essendo il dirigente, per espressa disposizione legislativa (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001), responsabile in via esclusiva del pagamento illegittimo dei trattamenti economici accessori.
Con riguardo all’elemento soggettivo, infine è da ritenere che la condotta tenuta dal dirigente – nel sottoscrivere una determina, incondizionatamente autorizzativa delle indebite erogazioni, nella pienezza dei suoi poteri decisionali – sia espressiva di colpa grave.
In altri termini, l’autonomia decisionale, normativamente prevista, di cui godeva il dirigente avrebbe dovuto indurlo a disattendere una direttiva dell’organo di indirizzo, se palesemente illegittima, o, nel dubbio, interpretarla, anche con riferimento agli atti normativi interni, in modo conforme alla legge.
corte dei conti – sentenza n.160 del 2016
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