(Laura Arena) La pronuncia (sent. 13747/2015, link in fondo alla pagina) interviene per dirimere una controversia originata da un ricorso presentato da un Consorzio Universitario contro il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per la predisposizione ed esecuzione di un progetto per l’aggiornamento dei contenuti di un portale.
Il motivo di esclusione era costituito dalla (asserita) mancanza del requisito economico-finanziario per l’anno 2014 in seguito al deposito del bilancio approvato solo dal Collegio dei Revisori e non, come previsto, dall’Assemblea dei soci.
Con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi, in linea generale, l’individuazione dei livelli minimi di capacità economico-finanziaria viene effettuata dalla Stazione Appaltante mediante specifica indicazione nel bando e/o disciplinare.
In virtù dell’art. 41 del Codice dei contratti pubblici, la capacità economica e finanziaria dei concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- c) dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi.
Si desume come lo stesso Codice lascia, però, ampia discrezionalità alle Stazioni Appaltanti sulla precisa determinazione dei requisiti e la quantificazione, con il limite dell’appalto.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è fatto divieto alle stazioni appaltanti richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti. Inoltre, la stessa giurisprudenza postula che la clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito deve essere chiara e determinata.
Nel caso oggetto della pronuncia la lex specialis di gara, ai fini del possesso dei requisiti economico finanziari, stabiliva che fossero rese, a pena di esclusione, informazioni sul fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvato alla data di pubblicazione del bando, pari ad almeno due volte l’importo a base di gara.
La pronuncia evidenzia l’idoneità ad attestare la capacità economica del bilancio approvato dai revisori nonchè l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che ha proceduto all’esclusione senza valutare adeguatamente i requisiti attestati del consorzio anche in considerazione dell’art. 38 del Codice che si pone a garanzia del favor partecipationis.
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