Con una ordinanza (4016/2015) il Consiglio di Stato, rivedendo la decisione del TAR al riguardo, accoglie la domanda cautelare presentata da ASMEL ai fini della disapplicazione della determinazione dell’ANAC che affermava la illegittimità della Centrale di Committenza Asmel Consortile contestando una presunta mancata rispondenza del modello organizzativo della Centrale con quello indicato dalla norma sulla centralizzazione degli acquisti per i Comuni non capoluogo.temporanea.
I giudici di palazzo Spada giungono a questa conclusione, considerando:
che l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha prorogato l’entrata in vigore del suddetto art. 33 al “1° novembre 2015”;
che, per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplini il regime transitorio, sia entrata in vigore;
che tale accertamento presuppone un approfondito esame nel merito della questione;
che, pertanto, è necessario che tale questione venga decisa dal Tribunale amministrativo con celerità in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda in esame;
che, nelle more della decisione, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, è opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l’efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 321 dell’Autorità nazionale anticorruzione;
che, per le ragioni poste a base della presente ordinanza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare.
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