(Daniela Lo Piccolo) La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con sentenza 31 gennaio 2017, n. 8, ha condannato il Sindaco di un comune, chiedendone la condanna al risarcimento, per aver proceduto all’assunzione di un dipendente a tempo determinato da inserire nello staff, in violazione delle limitazioni disposte dalla normativa primaria. Veniva, infatti, accertata la colpa grave, in merito alla citata assunzione, in quanto effettuata in violazione di norme di legge inderogabili. In particolare, viene contestato il mancato rispetto dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), norma specificamente dettata per gli enti locali di ridotte dimensioni non soggetti al patto di stabilità. Questo il testo della norma all’epoca dei fatti (cioè dopo la soppressione dell’ultimo periodo ad opera del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122):
“562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558″.
Ed ancora, per le assunzioni a tempo determinato, nelle quali rientrano le assunzioni del personale in staff di cui all’art. 90 del TUEL (cfr. Sez. Contr. Lombardia, par. 292/2015), rileva anche l’art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in materia rispetto del limite di spesa del personale flessibile, anch’esso correttamente richiamato nell’atto di citazione.
In estrema sintesi, gli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale (nel loro complesso) di cui al citato comma 562 potevano assumere a tempo determinato, sotto la vigenza della deroga di cui al citato decreto-legge n. 90 del 2014, senza tenere conto dell’ulteriore limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.
I magistrati contabili rilevano, inoltre:
il mancato atto ricognitivo dell’eccedenza di personale di cui all’ art. 33, D.Lgs. n. 165 del 2001;
la mancata rideterminazione della dotazione organica, di cui all’ art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonchè la mancata adozione del piano triennale delle azioni positive, di cui all’ art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
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