Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita’ di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51 D.P.R. n.223/1967)
2,025 total views, 2 views today