AFFIDAMENTO DI CONSULENZE LEGALI E CONFLITTO DI INTERESSI

(Daniela Lo Piccolo) Un avvocato, in qualità di libero professionista, può incorrere nell’accettazione e svolgimento contemporaneo di più incarichi professionali coinvolgenti la stessa parte, seppure in posizioni difensive diverse, può incorrere nella fattispecie di conflitto di interessi.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 24 del nuovo Codice deontologico forense, pubblicato in GU n. 241 del 16-10-2014, si stabilisce che “1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.6.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

Lo scopo della norma è chiaro, ossia assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà e indipendenza da ogni vincolo e, quindi, in piena autonomia.

Il comma 1 dell’articolo sopra citato costituisce una valida bussola per il professionista laddove prevede che lo stesso debba astenersi dal prestare attività professionale quando questa “possa determinare” un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale e non già, come invece sancito nella disposizione del previgente Codice, allorché l’attività da assumere “determini” il conflitto.

Per maggiore completezza espositiva,  giova menzionare una sentenza amministrativa di merito del T.A.R. Aosta, la numero 40 del 2015, il cui contributo cerca di ricostruire la non semplice quaestio dell’avvocato aggiudicatario di una consulenza legale a seguito di procedura competitiva, indetta da un consorzio di comuni, il cui provvedimento di aggiudicazione definitiva era stato impugnato da altro candidato, che contestava la mancata esclusione dell’avvocato affidatario che si trovava, a suo avviso, in situazione di incompatibilità, per essere già patrocinante di un incarico professionale in antagonismo con la P.A. appaltante.

Ebbene, i giudici amministrativi aostani hanno richiamato l’ordinanza cautelare del Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2015, n. 431, precisando, all’uopo, che non possa ritenersi sussistente alcun conflitto d’interessi tra la posizione di chi patrocina (nell’attualità del conferimento dell’incarico) una controversia contro la P.A. e quella di chi solo aspiri (nel frangente) a divenire affidatario dei servizi di assistenza legale di un soggetto pubblico riconducibile alla stessa amministrazione, per il futuro e solo in caso di esito vittorioso della procedura competitiva.

Ne consegue, pertanto, che l’amministrazione, a valle dell’aggiudicazione o effettuata la scelta del professionista fra quanti figurino nell’albo dei consulenti, potrebbe imporre al prescelto la rinuncia non già a tutti gli incarichi svolti per conto di parti antagoniste alla medesima, bensì esclusivamente a quanti che, in relazione allo specifico oggetto dell’appalto o della controversia da affidare, risultino, anche solo potenzialmente, idonei a far emergere il conflitto.

E allora, non emergendo ex ante quella identità dell’affare, cui tuttavia sembra connettersi la sussistenza del conflitto, potrebbero non escludersi rinunce in corso di svolgimento del contratto, ove le situazioni di contrasto, ab initio insussistenti, poi affiorino. Diversamente è a dirsi quanto agl’incarichi che siano comunque capaci, benché in assenza del richiamato presupposto, di palesare il conflitto, pure ipotetico, già prima dell’inizio della sua esecuzione. Si pensi all’avvocato che al momento della stipulazione del contratto, con oggetto la prestazione d’opera dell’assistenza e consulenza giuridica, in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, patrocini un ricorso dinanzi al G.A., avverso il provvedimento di diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di permesso di costruire promossa da un privato.

TAR AOSTA

CONSIGLIO DI STATO

 

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