Pubblico amministratore, conflitto di interessi, delibera, astensione, obbligo

(Daniela Lo Piccolo)

Il conflitto d’interessi è fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto che sia investito della capacità di svolgere una attività amministrativa funzionalizzata sia portatore di un interesse privato correlato a quella attività.

Il conflitto di interessi, di norma, si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, trova fondamento nel principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

L’imparzialità dell’azione amministrativa è notoriamente uno dei tre fondamentali pilastri, insieme alla legalità e il buon andamento, sui quali poggia l’intero statuto costituzionale dell’amministrazione italiana, espressione dell’immediata precettività dell’art. 97 Cost., quale idoneo parametro normativo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza, scolpito dall’art. 3 della Carta Fondamentale.

La condotta richiesta in presenza di queste eventualità si traduce nel “dovere di astensione”, ossia nella spontanea rinuncia a trattare i casi al fine di non compromettere la loro genuinità da una intrusiva sfera personale che può comprimere le libertà di determinazione imparziale.

A conferma di quanto asserito, il TAR, Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 03/05/2013 n° 1137, ha statuito che l’amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a.

La vicenda presa in considerazione dai giudici amministrativi lombardi nasce dalla richiesta di annullamento in via di autotutela dell’autorizzazione alla stipulazione di una convenzione tra l’Università degli Studi di Pavia e l’associazione Humana Forma Onlus per il finanziamento per sette anni del trattamento economico e degli oneri riflessi complessivamente derivanti dall’istituzione di un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare MED/19 (Chirurgia plastica) e della procedura di valutazione comparativa indetta per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato S.S.D. MED/19 (Chirurgia plastica) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo pavese.

All’adozione della decisione di stipulare la convenzione per il finanziamento del posto di ricercatore per sette anni, che in seguito sarebbe risultato a carico dell’Università, nonché della determinazione di indizione della procedura e della nomina di un membro della commissione esaminatrice hanno concorso genitori e marito della persona che sarebbe, poi, risultata unica partecipante e poi vincitrice della procedura concorsuale.

Risulta, dunque, palese ed evidente la violazione dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione, e, quindi, del pubblico interesse agli stessi sotteso.

I giudici amministrativi si rifanno all’orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa secondo cui, anche in applicazione delle previsioni di cui all’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a.

Inoltre, l’obbligo dei pubblici amministratori di astenersi dal votare delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, non attiene al contenuto intrinseco degli atti impugnati, ma alla sussistenza di un vizio procedurale che, coinvolgendo il funzionamento del consiglio (la sua composizione), interferisce inevitabilmente con la regolarità della dialettica interna all’organo e, di conseguenza, sulla corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla discussione e al voto; e se il vizio del subprocedimento deliberativo discende di per sé dalla sola presenza in assemblea dei consiglieri in conflitto di interesse (in quanto potenzialmente idonea ad influire sulla altrui libera manifestazione di volontà), a maggior ragione il pregiudizio del munus degli altri consiglieri si verifica in concreto ogniqualvolta i membri incompatibili non soltanto siano stati presenti, ma abbiano altresì espresso voto favorevole alla delibera dalla quale si sarebbero invece dovuti astenere, che, dunque, è illegittima.

Ed ancora, sul consigliere in conflitto di interessi grava, oltre all’obbligo di astenersi dal votare, anche quello di allontanarsi dall’aula perché la sola presenza dello stesso può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri.

 

TAR, Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 03052013 n° 1137 (2)

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