(Daniela Lo Piccolo) La Corte dei Conti , Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con Parere 6 ottobre 2015, n. 396, a seguito di richiesta pervenuta da un Sindaco di un Comune, si è espressa in merito alla facoltà assunzionale degli Enti locali e sui limiti della gestione dei residui ex art. 4, co. 3, D.L. 78/2015 .
Nello specifico, viene richiesto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una serie articolata di quesiti, ovvero:
1) se il triennio di riferimento sia il 2011/2013 ovvero il 2012/2014;
2) se l’utilizzo dei resti può riguardare nuove assunzioni o solo il personale degli Enti di area vasta secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità del 2015);
3) se la previsione di utilizzo dei resti assunzionali debba essere stata già prevista nel piano assunzionale 2014 oppure possa esserlo in quello del 2015.
L’art. 4, comma 3, d.l. n. 78/2015, convertito in l. n. 125/2015, intervenendo sull’art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, in tema di limiti alle assunzioni di personale, introduce la disposizione che recita “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
La novella introdotta, con il d.l. n. 78/2015, deve essere coordinata con le previsioni contenute nell’art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che impone, pena la nullità dei contratti, alle regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare “le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato negli anni 2014 e 2015, salva completa ricollocazione del personale soprannumerario”.
I giudici contabili ritengono che, mentre i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente destinati alle finalità di cui all’art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014, può essere utilizzata per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011/2013, sempre che sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell’art. 1, commi 557 e seguenti, della l. n. 296/2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell’anno precedente, secondo le previsioni dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).
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