Anche l’incarico “fiduciario” deve essere adeguatamente motivato

La Corte di Cassazione (712/2020 – sentenza in fondo alla pagina) esamina il ricorso di un ente che ha visto l’annullamento di un proprio provvedimento, conseguente a una selezione limitata all’esame dei curriculum, poiché al ricorrente è stato riconosciuto, dalla. Corte di. Appello, maggiormente meritevole in ragione dei titoli posseduti. E per questa ragione avete diritto al risarcimento del danno per “perdita di chance”.

Al riguardo l’Ente, a. propria difesa, ha affermato di avere provveduto in ragione di un “rapporto fiduciari0” per il quale si prescinde dal semplice esame dei titoli posseduti.

La Corte Suprema, senza entrare nel merito della “fiduciarietà” dell’incarico, afferma. che “la natura fiduciaria di un incarico conferito da una pubblica amministrazione nell’ambito del rapporto di impiego pubblico cintrattualizzato, non esclude che, in ragione dei principi di cui all’art. 97 Cost., di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione espliciti le ragioni, sia pure fiduciar e, della scelta.

Aggiunge però che “all’annullamento della delibera di conferimento di incarico per mancanza di motivazione in ordine alla comparazione dei curricula degli aspiranti, non consegue, come erronemanete affermato dalla Corte d’Appello, una presunzione di nomina nell’incarico dell’odierno ricorrente, che può intervenire solo a seguito del rinnovo della procedura in questione da parte dell’Amministrazione.

link alla sentenza

 

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